Cass. Sez. VI, 4.11.2013 n. 24674
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – annullamento del contratto
In tema di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con sé stesso può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi e quindi l’annullabilità del contratto, se sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato; ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante. La conseguenza è che la validità del contratto è legata alla indicazione, nella procura, dei requisiti minimi negoziali perché altrimenti l’interesse perseguito non sarebbe più quello del rappresentato, ma quello del rappresentante.