Cass. Sez. II, 8.10.2013 n. 22898
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – contratto preliminare di compravendita
Il limite previsto dall’art. 2721 cc, che non consente di provare con testimoni fatti il cui valore superi Euro 2,58 salvo il diverso avviso dell’autorità giudiziaria (disposizione questa applicabile alle presunzioni ex art. 2729 cc), è norma che non attiene all’ordine pubblico e quindi non può essere applicata d’ufficio ma solo su istanza di parte e a seguito di tempestiva eccezione. Il Giudice quindi non è tenuto a rilevare di ufficio l’inammissibilità della testimonianza ma occorre che l’inammissibilità della stessa sia tempestivamente dedotta dalla controparte.