Non si può forare il muro condominiale anche solo per mettere in comunicazione vani dello stesso proprietario ma di condomini diversi

Cass. Sez. II, 18.9.2013 n. 21395

Diritto immobiliare – Condominio degli edifici

Per l’utilizzazione del muro perimetrale dell’edificio condominiale da parte del singolo condomino, costituiscono uso indebito della cosa comune le aperture praticate dal condomino nel detto muro per collegare locali di sua esclusiva proprietà, esistenti nell’edificio condominiale, con altro immobile estraneo al condominio, in quanto tali aperture alterano la destinazione del muro, incidendo sulla sua funzione di recinzione e possono dar luogo all’acquisto di una servitù (di passaggio) a carico della proprietà condominiale.