Cass. Sez. III, 16.9.2013 n. 21098
Diritto delle obbligazioni e dei contratti – Titoli di credito – Assegno bancario
L’assegno bancario, anche se non ha valore di titolo di credito, costituisce pur sempre una promessa di pagamento e una ricognizione di debito e quindi costituisce una presunzione semplice del fatto che il traente sia debitore verso il beneficiario della somma indicata nell’assegno.
Qualora il traente dimostri che il contratto sottostante sia nullo per causa illecita, spetta al beneficiario provare che l’assegno era stato emesso per un’altra causa e, in mancanza di prova, l’assegno non più alcun effetto tra le parti.