Cass. Sez. III, 27.2.2025 n. 5179
Diritto bancario e dei mercati finanziari – fideiussione – prima richiesta – decadenza ex art. 1957 cc – richiesta stragiudiziale – impedimento
In presenza della clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista nell’art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale. Ove l’applicazione dell’art. 1957cc non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall’autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l’impedimento della decadenza si determina anche solo con un’attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento, poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un’azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta.