Il debitore che invoca l’esistenza di un fondo patrimoniale deve dimostrare la consapevolezza del creditore

Cass. Sez. III, 12.12.2024 n. 32146

Diritto delle obbligazioni e contratti – fondo patrimoniale – onere della prova – distribuzione

In tema di beni costituiti in fondo patrimoniale, il debitore che intenda sottrarli all’espropriazione forzata è onerato di dimostrare che il creditore era consapevole dell’estraneità ai bisogni della famiglia (da intendersi non limitati al suo sostentamento, ma estesi pure al suo benessere, all’incremento della posizione economica, allo sviluppo e al potenziamento dell’attività lavorativa e delle inclinazioni dei suoi membri, al pieno – o, almeno, al più armonico possibile – sviluppo della loro personalità, ecc..) del debito contratto, anche se questo è sorto nell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale svolta personalmente dal coniuge, perché la disciplina della famiglia (artt. 2 e 29 Cost.; artt. 143 e 144 c.c.) indica una situazione di normalità in cui i proventi dell’attività di ciascuno dei coniugi sono ordinariamente destinati in via principale alla famiglia, ferma restando la possibilità per i coniugi, di regolare diversamente l’indirizzo della vita familiare con un accordo ex art. 144 c.c.