La clausola “on claims made basis” dei contratti di assicurazione (la copertura è legata alla richiesta del terzo) è legittima

Cass. Sez. III, 14.11.2024 n. 29437

Diritto delle obbligazioni e contratti – assicurazione – clausola claims made – legittimità

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917, comma 1, c.c., non è invalida, bensì consentita dall’art. 1932 c.c., in quanto non altera il tipo legale dell’assicurazione contro i danni, con la conseguenza che il contratto a cui essa accede non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322, comma 2, c.c., ma unicamente a una verifica di rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione di detta clausola, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, onde accertare se, in concreto, sussista uno squilibrio nell’assetto sinallagmatico del rapporto.