La limitazione dell’art. 2560 cc in caso di cessione di azienda solo formale non si applica

Cass. Sez. III, 11.11.2024 n. 29071

Diritto delle obbligazioni e contratti – azienda – cessione – responsabilità – limitazioni

In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori – previsto dall’art. 2560, comma 2, c.c. – non è applicabile in mancanza di un’effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda.