Gli interessi moratori commerciali sono comunque dovuti

Cass. Sez. III, 5.11.2024 n. 28413

Diritto delle obbligazioni e contratti – interessi moratori – interessi moratori commerciali – condizioni

In caso di ritardo nell’adempimento di obbligazioni pecuniarie nell’ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti.