I creditori astenuti sulla proposta di concordato preventivo non sono considerati votanti contrari

Cass. Sez. I, 22.10.2024 n. 27345

Diritto della crisi di impresa – concordato preventivo – proposta – voto – astensione – voto contrario – assimilazione – esclusione

In tema di concordato preventivo, se è vero che il legislatore ha eliminato la norma secondo cui i voti inespressi devono intendersi come consenzienti (art. 178, comma 4, l.f.) è anche vero che il legislatore non ha introdotto una norma uguale e contraria che preveda un’equiparazione delle mancate manifestazioni di voto ai voti contrari. L’assunto trova conferma nel tenore dell’articolo 178, comma 1, l.f. dove prevede che chi non ha esercitato il voto venga indicato, all’interno del verbale dell’adunanza dei creditori, a parte, in posizione distinta da favorevoli e contrari, nel separato novero dei creditori che non hanno preso posizione rispetto alla proposta di concordato presentata. Non è quindi condivisibile la tesi per cui la mancata notifica del decreto di fissazione dell’udienza emesso dal tribunale comporta una violazione del contraddittorio determinando la nullità del procedimento e ai sensi dell’articolo 180 l.f. e del decreto di omologazione.