Cass. Sez. III, 27.9.2024 n. 25855
Diritto bancario e dei mercati finanziari – promotore finanziario – sottrazione –oneri probatori – distribuzione
In tema di responsabilità contrattuale della banca per prelievi abusivi effettuati dal promotore finanziario infedele, incombe sul cliente danneggiato l’onere di provare la distrazione delle somme dal proprio conto corrente, mentre spetta alla banca provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa risarcitoria, costituito dall’accreditamento della somma derivante dagli investimenti effettuati dal promotore su altri conti correnti nella giuridica disponibilità del cliente.