Cass. Sez. III, 16.9.2024 n. 24859
Diritto commerciale – società di capitali – quote societarie – società fiduciaria – intestazione – pignoramento – modalità
Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata – la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro -, laddove intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione, sia alla società che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro delle imprese, generando l’intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e la “proprietà formale”, che ricade in capo alla fiduciaria, per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.