La responsabilità per le operazioni con strumenti elettronici è contrattuale e la banca deve provare la colpa grave del cliente

Cass. Sez. I, 4.9.2024 n. 23683

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – strumenti elettronici – frode – responsabilità – onere della prova

La responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell’utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell’utente configurabile, ad esempio, nel caso di protratta attesa prima di comunicare l’uso non autorizzato dello strumento di pagamento; ma il riparto degli oneri probatori posto a carico delle parti segue il regime della responsabilità contrattuale. Pertanto, mentre il cliente è tenuto soltanto a provare la fonte del proprio diritto ed il termine di scadenza, la banca deve provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, sicché non può omettere la verifica dell’adozione delle misure atte a garantire la sicurezza del servizio. Conseguentemente, essendo la possibilità della sottrazione dei codici al correntista attraverso tecniche fraudolente una eventualità rientrante nel rischio d’impresa, la banca, per liberarsi dalla propria responsabilità, deve dimostrare la sopravvenienza di eventi che si collochino al di là dello sforzo diligente richiesto al debitore.