L’anatocismo dal 1.1.2014 al 30.9.2016 era vietato

Cass. Sez. I, 30.7.2024 n. 21344

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – anatocismo – divieto

In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, TUB, come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 gennaio 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.