Cass. Sez. III, 20.6.2024 n. 17055
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – fideiussione – contratto autonomo di garanzia – differenza
Premesso che il giudice, per distinguere una fideiussione da un contratto autonomo di garanzia, non deve arrestarsi al mero dato letterale costituito dalla dizione letterale di “fideiussioni” contenuto nel contratto oggetto della controversia, lo stesso costituisce in concreto un contratto autonomo di garanzia quando la sua autonomia la si può evincere dall’obbligo per il garante «di pagare “immediatamente” ed a “semplice richiesta scritta” della banca, anche in caso di opposizione del debitore, ma anche dalla espressa deroga all’art. 1957 c.c. ed alla impossibilità, per il garante, di opporre eccezioni relative al momento in cui la banca avesse deciso di esercitare la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore.