Cass. Sez. I, 11.6.2024 n. 16123
Diritto societario – società di persone – patto leonino – sussistenza
Si ha la fattispecie di patto leonino qualora l’esclusione dalle perdite o dagli utili sia “assoluta e costante”, cioè qualora si apporti una modifica alla causa del contratto di società. Inoltre tale patto deve intercorrere tra il socio e la società; qualora invece l’accordo sia esterno, dunque posto in essere tra i soci nel legittimo esercizio della loro autonomia negoziale, questo produce i suoi effetti solo inter partes, non ha alcun effetto nei confronti della società, la quale continuerà ad imputare le perdite e gli utili alle partecipazioni sociali di tutti i soci nel rispetto dell’art. 2265 cc.