Cass. Sez. I, 17.4.2024 n. 10433
Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria – prova – condizioni
Ai fini della revoca della vendita di beni effettuata dall’imprenditore poi fallito, l’eventus damni è in re ipsa e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum” ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa a causa dell’atto dispositivo; pertanto, grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito da ipoteca) non esclude la possibile lesione della “par condicio”, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi.