Cass. Sez. III, 13.3.2024 n. 6685
Diritto delle obbligazioni e contratti – risoluzione – garanzia – necessità – esclusione
Il comportamento omissivo del creditore, che non domanda la risoluzione del contratto nonostante il perdurante inadempimento del debitore, pur violando i principi di buona fede e correttezza, giacché aggrava la posizione del fideiussore, non è esso solo sufficiente ad estinguere la garanzia se non viene data prova degli ulteriori elementi richiesti dagli articoli 1955 e 1956 c.c.
In particolare, il fatto del creditore che sia rilevante ai sensi dell’art. 1955 cc, non comporta l’automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore.