Cass. Sez. Un., 7.2.2024 n. 3452
Diritto delle obbligazioni e contratti – mediazione – condizione di procedibilità – domanda riconvenzionale – esclusione
La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile.