Cass. Sez. I, 6.11.2023 n. 30725
Diritto commerciale – società di capitali – recesso – liquidazione – postergazione – esclusione
Il credito derivante dal recesso del socio non presenta alcuna “vicinanza” funzionale con il credito da finanziamento soci, e ciò per l’evidente ragione che, nel primo caso, il credito conseguirebbe allo scioglimento del rapporto sociale e in quell’evento troverebbe fondamento, mentre, nel secondo caso, la costanza del rapporto sociale costituirebbe il presupposto per l’insorgenza del credito.