Cass. Sez. I, 30.10.2023 n. 29998
Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – azione revocatoria – rimesse bancarie – revocabilità – condizioni
Le rimesse bancarie sono revocabili laddove riducano durevolmente e in misura consistente l’esposizione debitoria del correntista poi fallito senza che rilevi la natura solutoria o ripristinatoria della rimessa.