Quando va effettuata la cancellazione della trascrizione del pignoramento

Cass. Sez. III, 7.8.2023 n. 23941

Diritto delle obbligazioni e contratti – trascrizione – pignoramento – ordine – condizioni

La cancellazione della trascrizione del pignoramento, che va certamente disposta quale conseguenza della chiusura anticipata o dell’estinzione in senso tecnico del processo esecutivo, deve essere comunque sempre intesa come subordinata, nella sua effettiva attuazione in concreto, alla definitività del provvedimento che ne costituisce il presupposto, in virtù della mancata contestazione dello stesso nei termini di legge, ovvero del definitivo rigetto dell’opposizione agli atti esecutivi o del reclamo con i quali esso sia stato contestato. Ne consegue che è illegittimo un provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, in pendenza dell’opposizione, proposta ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso un precedente provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, disponga l’immediata cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, senza subordinarla alla definitività del rigetto di quell’opposizione.