I beni del fondo patrimoniale non possono essere acquisiti al fallimento ma possono essere aggrediti dai creditori

Cass. Sez. I, 26.6.2023 n. 18164

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – fondo patrimoniale – beni – acquisizione – esclusione

I beni compresi nel fondo patrimoniale non possono essere acquisiti al fallimento, costituendo un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati ad una speciale disciplina di amministrazione ed a limiti di alienabilità ed espropriabilità. La locuzione “salvo quanto disposto dall’art. 170 c.c.” va allora interpretata nel senso che i creditori concorsuali potranno autonomamente agire in via esecutiva sui medesimi beni se il debito è stato contratto per i bisogni della famiglia o se ignoravano che era stato contratto per esigenze estranee a tali bisogni.