Nella revocatoria fallimentare la data certa dell’apertura di credito non è sostituita dalla comunicazione in centrale rischi

Cass. Sez. I, 15.6.2023 n. 17220

Diritto della crisi di impresa – liquidazione giudiziale – revocatoria fallimentare – apertura di credito – data certa – comunicazione in centrale rischi – irrilevanza

Nel giudizio di revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, legge fall., le risultanze della Centrale Rischi sono inidonee a conferire data certa ai contratti di apertura di credito, in considerazione della natura unilaterale di tali comunicazioni che le singole banche fanno alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, la quale non è tenuta a svolgere alcun controllo sulla verità delle informazioni inviate.