Una volta impugnato il bilancio non è necessario impugnare i bilanci successivi

Cass. Sez. I, 24.5.2023 n. 14338

Diritto societario – società di capitali – bilancio – delibera – impugnazione – bilanci successivi – impugnazione – necessità

Ai sensi dell’art. 2434 bis c.c., le impugnazioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l’impugnazione giudiziale del primo bilancio, anche quella dei bilanci medio tempore chiusi nel corso del giudizio, posto che, ai sensi del terzo comma dell’art. 2434 bis cod. civ., l’amministratore deve tener conto delle ragioni dell’intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità dell’impugnata delibera di approvazione del bilancio solo nel bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità stessa.