E’ l’intermediario finanziario che deve provare di avere correttamente informato il cliente

Cass. Sez. III, 13.3.2023 n. 7288

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti finanziari – obblighi informativi –onere della prova – ripartizione

In tema di intermediazione finanziaria, grava sull’intermediario, ai sensi dell’art. 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell’operazione, posto che l’inosservanza dei doveri informativi da parte dell’intermediario è fattore di disorientamento dell’investitore, che condiziona le sue scelte di investimento.