L’azione revocatoria della cessione di credito a terzi non richiede la produzione in giudizio dell’atto revocato

Cass. Sez. III, 24.2.2023 n. 5736

Diritto delle obbligazioni e contratti – cessione di credito – azione revocatoria – atto revocato – produzione – necessità – esclusione

L’accoglimento della domanda revocatoria, disciplinata dall’art. 2901 c.c. ed avente ad oggetto un atto di cessione dei crediti a terzi, non contempla, quale necessario requisito probatorio, la produzione in giudizio dell’atto di cessione, ma consente il raggiungimento della relativa prova in qualsiasi modo, ivi comprese sia la comunicazione che il cedente faccia ai debitori dell’avvenuta cessione, sia la non contestazione, da parte del convenuto nel giudizio revocatorio.