La prova del privilegio artigiano

Cass. Sez. I, 31.1.2023 n. 2892

Diritto delle obbligazioni e contratto – privilegi – credito impresa artigiana – condizioni

In tema di privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis/1 n. 5 cc, l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane (con conseguente annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese) integra un presupposto formale necessario, anche se non sufficiente, per il riconoscimento del cd. privilegio artigiano, ai cui fini occorre altresì verificare la sussistenza in concreto dei requisiti sostanziali, alla stregua ora dell’art. 2083 cc, ora della legge-quadro n. 443 del 1985, a seconda che si tratti, rispettivamente, di crediti sorti prima o dopo la data di entrata in vigore del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), il cui art. 36 ha modificato il predetto art. 2751-bis/1 cc.