La responsabilità degli amministratori per mala gestio

Cass. Sez. I, 24.1.2023 n. 2172

Diritto societario – società di capitali – amministratori – mala gestio – responsabilità – condizioni

In materia di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l’insindacabilità del merito delle scelte gestorie trova un limite nella ragionevolezza delle stesse da compiersi “ex ante” secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per la scelta gestoria e della diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere. Pertanto, tenuto conto che l’acquisizione di rami aziendali non è di per sé irragionevole se avviene a prezzi vantaggiosi e in presenza di un piano di rilancio, si è ritenuto costituire atto di mala gestio l’acquisto di un ramo d’azienda gravemente indebitato e dissestato, ove non sia accompagnato dalla contestuale adozione di adeguate risposte organizzative idonee a consentirne il rilancio.