Le esenzioni previste per la revocatoria fallimentare si applicano anche a quella ordinaria

Cass. Sez. I, 16.1.2023 n. 1147

Diritto delle obbligazioni e contratti – azione revocatoria ordinaria – azione revocatoria fallimentare – esenzioni – applicabilità – sussistenza

Le esenzioni previste dall’art. 67, comma 3, l. fall., trovano applicazione non soltanto all’azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all’azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore.