Cass. Sez. I, 27.12.2022 n. 37800
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – conto corrente – restituzione – onere della prova – distribuzione
Laddove il correntista agisca giudizialmente in ripetizione di indebito, con la domanda di accertamento giudiziale del saldo e di ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’istituto di credito, è tale soggetto, attore in giudizio, a doversi far carico della produzione degli estratti conto. Questi però non costituiscono l’unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto, quali, ad esempio, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili. Per far fronte alla necessità di elaborazione di tali dati, il giudice può avvalersi di un consulente d’ufficio.