Per le azioni di ripetizione del correntista il calcolo va fatto sulla documentazione, anche parziale, depositata in giudizio

Cass. Sez. I, 7.12.2022 n. 35979

Diritto bancario e dei mercati finanziari – conto corrente – azione di ripetizione – estratti conto – produzione – quantificazione – condizioni

Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di somme asseritamente indebitamente versate è onerato della prova degli avvenuti pagamenti mediante deposito degli estratti periodici riferiti alla durata del rapporto, ma se non riesce a presentare tutta la documentazione la verifica va fatta per il periodo per il quale è stata presentata la documentazione.