Cass. Sez. I, 17.11.2022 n. 33964
Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratti bancari – usura – anatocismo – rilevanza
La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi esprime un costo del credito e, in quanto tale, la stessa va inserita nel conto delle voci rilevanti per la verifica della natura usuraria dell’operazione di erogazione del denaro. Non rileva, a tal fine, la legittimità della previsione della capitalizzazione stessa, rilevando invece il fatto in sé che tale costo sia previsto dalla regolamentazione contrattuale.