L’obbligo di profilatura del cliente deve essere assolto al momento della sottoscrizione del contratto quadro

Cass. Sez. I, 4.11.2022 n. 32631

Diritto bancario e dei mercati finanziari – contratto quadro – profilatura del cliente – obbligo – necessità

L’obbligo di acquisizione da parte dell’intermediario delle informazioni richieste dall’art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998, al fine di determinare la profilatura di rischio dell’investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni, deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo l’adempimento in parola essere sostituito da informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali salvo il caso in cui l’investitore stesso si sia rifiutato di fornire le notizie richieste e tale rifiuto risulti dal contratto quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta.