Cass. Sez. Un., 16.11.2022 n. 33719
Diritto bancario e dei mercati finanziari – mutuo fondiario – limite di valore del bene ipotecato – superamento 80% – nullità – esclusione
In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all’art. 38/2 TUB, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione – quale è quella con la quale il legislatore ha demandato all’Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell’ambito della “vigilanza prudenziale” (art. 51 e 53 TUB) – la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (o del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.