Nel conto corrente cointestato il saldo si presume per metà dei correntisti fatta salva la prova contraria

Cass. Sez. II, 27.7.2022 n. 23403

Diritto delle obbligazioni e contratti – conto corrente – cointestazione – credito pro quota – presunzione – prova contraria

Nel conto corrente bancario cointestato a più persone i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell’art. 1854 c.c., in virtù del quale debito e credito si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente; ne consegue che, ove, ad esempio, il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.