Cass. Sez. II, 8.6.2022 n. 18390
Diritto delle obbligazioni e contratti – contratto preliminare – risoluzione – forma scritta – necessità
La risoluzione di un contratto preliminare di compravendita di un immobile necessita sempre della forma scritta. Non ci si può dunque appellare ad un “mutuo dissenso” che sarebbe attestato semplicemente dal comportamento fattuale. Ne deriva che seppure il venditore ha dimostrato disinteresse alla conclusione del contratto: non chiedendone l’adempimento e poi vendendo l’immobile ad un terzo, il promissario acquirente non ha comunque diritto alla restituzione di quanto versato.