La mancanza delle scritture contabili non giustifica di per sé la condanna dell’amministratore al risarcimento dei danni

Cass. Sez. I, 12.5.2022 n. 15245

Diritto societario – società di capitali – amministratori – scritture contabili –mancanza – responsabilità – condizioni

Nelle azioni di responsabilità grava sempre, in linea di principio, su chi agisce in giudizio l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità materiale tra questo e le condotte che si assumano tenute in violazione di doveri inerenti alle funzioni svolte dagli amministratori. E la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è sufficiente a giustificare la condanna dell’amministratore in conseguenza dell’impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causati dal dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale; sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come criterio equitativo, per l’ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell’affermazione di esistenza della prova – almeno presuntiva – di condotte di tal genere.