In caso di negoziazione illegittima di un assegno non trasferibile il danno imputabile alla banca è provato con l’addebito in conto

Cass. Sez. VI, 4.5.2022 n. 14129

Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – spedizione – negoziazione – banca – responsabilità – danno – prova

La responsabilità (contrattuale) della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall’art. 43 legge assegni, l’incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, richiede la prova del danno. A tal fine non occorre la prova del rinnovo del pagamento da parte dell’emittente, essendo sufficiente che risulti dimostrato l’addebito in conto dell’importo dell’assegno pagato a chi non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario.