Nel giudizio con il curatore fallimentare sopravvivono solo le eccezioni riconvenzionali

Cass. Sez. II, 25.3.2022 n. 9787

Diritto della crisi di impresa – fallimento – controversia – domanda riconvenzionale – limiti

Nel giudizio intrapreso o proseguito dal curatore del fallimento per il recupero di un credito contrattuale del fallito, il convenuto può dedurre fatti costituenti eccezioni estintive, modificative o impeditive del diritto di credito del fallito come anche eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio credito, quando l’eccezione è diretta a neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto (art. 56 l.f.), non operando al riguardo il rito speciale per l’accertamento del passivo, previsto dagli art. 93 ss. l.f. L’eccezione in via riconvenzionale va esaminata dal giudice della lite, in quanto, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda.