La valutazione della consecuzione delle procedure concorsuali non è preclusa dalla sentenza di fallimento

Cass. Sez. I, 6.9.2021 n. 24056

Diritto della crisi di impresa – fallimento – consecuzione delle procedure concorsuali – accertamento

Non è precluso al giudice dell’opposizione allo stato passivo fallimentare, ai sensi della l.fall., art. 98, accertare, in concreto, la consecuzione di procedure tra il concordato preventivo ed il successivo fallimento, ai fini dell’ammissione del credito in via meramente chirografaria e non ipotecaria, non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza dichiarativa di fallimento abbia accertato lo stato di insolvenza quale presupposto del medesimo, senza indagare, altresì, se esso preesistesse alla domanda di concordato preventivo, quale suo specifico presupposto.