Anche l’atto processuale può avere effetti interruttivi purché abbia un contenuto sostanziale

Cass. Sez. III, 2.9.2021 n. 23848

Diritto delle obbligazioni e contratti – prescrizione – interruzione – condizioni

Ai fini dell’interruzione della prescrizione, può assumere rilevanza, in un giudizio successivamente estintosi, anche la proposizione di un singolo atto processuale, quali l’atto di riassunzione del processo o l’istanza di fissazione dell’udienza. Tale effetto, di norma riservato al solo atto introduttivo, è precluso per gli altri atti processuali, salvo nel caso in cui questi esplichino al contempo anche un contenuto sostanziale, essendo espressione di un comportamento inequivoco del creditore, volto a far valere il proprio diritto e tale da comportare la costituzione in mora del debitore.