Cass. Sez. II, 6.7.2021 n. 19051
Diritto delle obbligazioni e contratti – titoli di credito – assegno bancario – data – omissione – nullità – sussistenza
L’assegno bancario privo di data è un titolo nullo e, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, deve essere considerato una promessa di pagamento a norma dell’art. 1988 cod. civ., implicando di conseguenza, la presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante, fino a che l’emittente non fornisca la prova dell’inesistenza, dell’invalidità o dell’estinzione di tale rapporto.