Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo

Cass. Sez. III, 14.4.2021 n. 9838

Diritto delle obbligazioni e contratti – mutuo – mutuo fondiario – mutuo di scopo – esclusione

Il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dalla banca debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire; né la banca è autorizzata a controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando connotato invece quel mutuo dalla prestazione di garanzia reale sugli immobili del mutuatario. Invece il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex artt. 1813 e segg. cc data la sua diversa funzione e il requisito per tale sua classificazione è l’esistenza di un interesse anche del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme. Il mutuo di scopo è preordinato alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria condivisa dal mutuante, la quale entra nel paradigma contrattuale. Quindi con il mutuo di scopo il mutuatario si obbliga non solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo. Quindi è esclusa in questo caso ogni altra destinazione della somma erogata, come quella di ripianamento di perdite pregresse.