Il cliente che agisce in ripetizione deve provare il carattere ripristinatorio delle rimesse con le aperture di credito

Cass. Sez. I, 4.3.2021 n. 5887

Diritto bancario – azione di ripetizione – rimesse – carattere solutorio o ripristinatorio – prescrizione – onere della prova – distribuzione

Il cliente che agisce in ripetizione deve provare l’apertura di credito, che comunque, di per sé non apre in automatico agli sconfinamenti.