Cass. Sez. VI, 16.1.2020 n. 742
Diritto delle obbligazioni e contratti – fideiussione – consumatore – natura – condizioni
La persona fisica che, al di fuori dell’ambito dell’attività professionale eventualmente svolta, presta fideiussione a garanzia di un debito di un soggetto «professionale», non può essere automaticamente esclusa dallo status di consumatore, in quanto l’accessorietà della fideiussione non rende il terzo garante mero «duplicato» del debitore principale. Il carattere di accessorietà del contratto di fideiussione non incide sul piano della qualifica dell’attività – professionale o meno – di uno dei contraenti, in quanto ciò che rileva per l’identificazione del fideiussore nell’alveo protettivo del consumatore è che il contratto sia stato stipulato per finalità non inerenti allo svolgimento dell’attività professionale del terzo garante, secondo quanto previsto dal criterio generale di cui all’art. 3 comma 1, lett. a., cod. consumo.