Cass. Sez. VI, 19.11.2019 n. 29959
Diritto delle obbligazioni e contratti – rappresentanza – contratto concluso con sé stesso – conflitto di interessi – annullamento – requisiti
In tema di conclusione del contratto del rappresentante con sé stesso, l’art. 1395 c.c. contiene una presunzione “iuris tantum” di conflitto di interessi, superabile esclusivamente mediante la dimostrazione, in via alternativa, di una delle due condizioni tassativamente previste, vale a dire l’autorizzazione specifica da parte del rappresentato o la predeterminazione degli elementi negoziali, mentre resta irrilevante il profilo della sussistenza di un concreto rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle del rappresentante.