La desistenza dell’unico creditore successiva alla sentenza di fallimento non ne comporta la revoca

Cass. Sez. VI, 5.11.2019 n. 28413

Diritto della crisi di impresa – fallimento – sentenza – desistenza successiva – irrilevanza

L’istanza di fallimento non è una condizione dell’azione che deve persistere fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di fallimento, ma costituisce un’azione autonoma che, quale presupposto legittimante l’apertura della procedura, deve sussistere al momento della pronuncia della dichiarazione di fallimento e rispetto a quel frangente deve essere verificata anche nel successivo corso del procedimento di impugnazione. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza 28413/2019. Quindi per i giudici della Suprema corte la desistenza dell’unico creditore istante successiva alla dichiarazione del fallimento non comporta la revoca del fallimento stesso.