La nullità del contratto quadro può essere fatta valere solo dall’investitore

Cass. Sez. Un., 4.11.2019 n. 28314

Diritto finanziario – contratto quadro – forma scritta – nullità – rilevabilità – effetti

La nullità per difetto della forma scritta prevista dall’articolo 23, comma 3 del Dlgs 58/1998 può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano solo a suo vantaggio.
L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può proporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro.