L’applicazione in concreto della clausola di salvaguardia deve essere provata dalla banca

Cass. Sez. III,17.10.2019 n. 26286

Diritto bancario – contratti bancari – interessi – usura – clausola di salvaguardia – applicazione – onere della prova – ripartizione

In tema di rapporti bancari l’inserimento di una clausola di salvaguardia, in forza della quale l’eventuale fluttuazione del saggio di interesse convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del tasso soglia antiusura previsto dall’art. 2/4 Legge 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell’oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell’impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi
in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l’onere della prova di avere regolarmente adempiuto all’impegno assunto.